FONDO IMPRESA FEMMINILE
E’ stato pubblicato pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 296 del 14 dicembre 2021, il decreto interministeriale 30 settembre 2021 che disciplina le modalità di intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile istituito dall’art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di bilancio per il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
A CHI SI RIVOLGE Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle due seguenti linee di azione:
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incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili (imprese femminili costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione);
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incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili (imprese femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione).
COSA FINANZIA Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, nei seguenti settori:
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produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
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fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
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commercio e turismo.
Le iniziative devono, inoltre:
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essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
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prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento che prevedono la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile, ovvero non superiori a 400.000 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili.
INCENTIVI PER LA NASCITA DELLE IMPRESE FEMMINILI
Agevolazioni concedibili e spese ammissibili
Le agevolazioni di cui al presente Capo assumono la forma del contributo a fondo perduto, secondo la seguente articolazione:
a) per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo del contributo pari a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa individuale o un’attività di lavoro autonomo, la percentuale massima di copertura delle spese ammissibili è elevata al 90%, fermo restando il limite di importo del contributo di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
b) per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro e fino a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:
a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;
b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata;
c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata;
e) esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente ritenute ammissibili (devono essere coerenti con l’iniziativa e le agevolazioni possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; oneri per la garanzia di cui all’articolo 17, comma 3).
Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento.
Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti corrente ordinari intestati all’impresa femminile beneficiaria, con le modalità indicate nel medesimo provvedimento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.
Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell’impresa o dell’apertura di partita IVA.
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI
Agevolazioni concedibili e spese ammissibili
Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse secondo la seguente articolazione:
a) per le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell’ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili;
b) per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ferma restando la copertura del 80% delle spese ammissibili di cui alla lettera a), l’articolazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato prevista dalla medesima lettera si applica alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili ai sensi del comma 4, lettera e) e del comma 5 sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.
I finanziamenti agevolati di cui sopra:
a) hanno una durata massima di 8 (otto) anni;
b) sono a "tasso zero";
c) sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In caso di aiuti concessi ai sensi del regolamento de minimis, qualora l’importo complessivo dell'agevolazione ecceda il massimale di aiuto concedibile ai sensi del predetto regolamento, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:
a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;
b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata;
c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata;
e) esigenze di capitale circolante (devono essere coerenti con l’iniziativa e le agevolazioni possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; oneri per la garanzia di cui all’articolo 17, comma 3), nel rispetto dei seguenti limiti:
i. per le agevolazioni concesse per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera a), nel limite del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente ammissibili;
ii. per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera b), nel limite del 25% (venticinque per cento) delle medesime spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80% (ottanta per cento) della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda. Nella determinazione della predetta media sono valorizzati, secondo quanto specificato con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2, gli esercizi finanziari coincidenti con lo stato emergenziale connesso alla pandemia Covid-19.
PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it.
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con successivo provvedimento, con il quale sono, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, ivi incluse le modalità di restituzione e rideterminazione delle agevolazioni nei casi di revoca.
Per info
Ufficio Credito
Tel. 0564/419611 ; 0564/419628
E-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.