CISTERNE GASOLIO, OBBLIGO COMUNICAZIONE MOVIMENTAZIONI ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO
Il Decreto “Cura Italia” ha sancito importanti misure per il settore dell’autotrasporto merci. Fra queste l’obbligo di denuncia di esercizio da parte dei possessori delle cisternette di gasolio, che è scattato il 1° gennaio 2021.
L’obbligo di denuncia per le imprese che utilizzano un proprio “distributore privato” per il rifornimento di carburante è previsto dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito nella Legge 157/2019 Testo Unico Accise (art. 5, comma 1, lettera c). Le disposizioni introdotte non riguardano solo i nuovi distributori, ma anche quelli già in uso presso le aziende.
Cosa è cambiato per le imprese
Prima dell’entrata in vigore del decreto, l’impresa che utilizzava un distributore privato di carburante era esentata da obblighi di registrazione e da qualsiasi altro obbligo, se la capacità della cisterna utilizzata era inferiore ai 10 mc. (ossia 10.000 litri). Le nuove norme invece abbassano gli obblighi sopra citati ai limiti di 5 mc. (ossia a 5.000 litri).
Le imprese dotate di serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi dovranno infatti essere dotate di licenza fiscale (da richiedere all’Ufficio delle Dogane) e provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico.
Quest’obbligo, inizialmente prorogato al 30 giugno 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato ulteriormente posticipato con il Decreto Cura Italia al 1° gennaio 2021.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane
Per far fronte alle nuove disposizioni, è stato emanato un documento esplicativo, precisando che:
- si intendono come distributori minori quelli di capacità superiore a 5 mc. e inferiore a 10 mc.;
- per i distributori minori il registro di carico e scarico è tenuto in via semplificata, su supporto elettronico o cartaceo (in quest’ultimo caso senza alcuna vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane);
- le registrazioni delle operazioni di carico sul registro saranno eseguite entro le ore 09:00 del giorno successivo a quello di ricezione del DAS (e quindi di ricezione del carburante dal fornitore);
- le scritturazioni di scarico sono da effettuarsi ogni sette giorni;
- ogni anno entro il mese di febbraio dovrà essere trasmesso un prospetto via pec all’Agenzia delle Dogane che riepiloga le movimentazioni dell’anno precedente;
- il registro di carico e scarico e tutta la restante documentazione (DAS etc.) sono da conservarsi per cinque anni.
Al termine dell’istruttoria, in caso di esito positivo, verrà rilasciata la licenza di esercizio con la specifica di un codice ditta, ed il conseguente obbligo dell’impresa di provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico tramite le modalità semplificate.
Sanzioni
In caso di irregolarità, le sanzioni previste vanno da 1.032 a 5.164 € per l’omessa denuncia del distributore, da 258 a 1.549 € per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico.