DECRETO COVID GENNAIO 2022: OBBLIGO VACCINO PER GLI OVER 50 FINO AL 15 GIUGNO
Il Consiglio dei Ministri approva il terzo Decreto legge in pochi giorni. Ecco una guida alle nuove regole
Il Decreto va ad integrarsi con i seguenti provvedimenti in vigore:
Di seguito una Guida alle nuove regole in vigore sulla base dei provvedimenti di cui sopra:
Già in vigore:
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Obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.
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Obbligo mascherine all’aperto anche in zona bianca.
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Obbligo mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati), per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto e su tutti i mezzi di trasporto.
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Obbligo green pass “rafforzato” (vaccinati e guariti) per tutti i locali che somministrano alimenti e bevande all’aperto e al chiuso (compresa la consumazione al banco).
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Obbligo green pass “rafforzato” per accedere ai corsi di formazione
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Obbligo green Pass “rafforzato” e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose per entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose (in Toscana in vigore Ordinanza rafforzativa)
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Obbligo green pass “rafforzato” per musei e mostre, centri benessere al chiuso, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
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Capienza impianti sportivi torna al 50% all’aperto e al 35% al chiuso.
Dalla data di pubblicazione del Decreto:
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Obbligo vaccinale per tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che abbiano compiuto il 50esimo anno di età (sanzione 100 euro una tantum).
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Obbligo vaccinale per personale universitario (equiparato a quello scolastico), senza limiti di età.
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Alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad. Alle scuole superiori e alle medie la Dad scatta solo al quarto caso in classe, mentre con tre casi solo i vaccinati restano in presenza e comunque monitorati (Dad per i non vaccinati). Anche alle superiori, con fino a due casi è prevista autosorveglianza per tutti e utilizzo FFP2.
Dal 10/1/2022:
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Obbligo green pass “rafforzato” per piscine e centri natatori sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all’aperto, trasporti a lunga percorrenza e trasporto pubblico locale (ivi compresi gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente), sagre e fiere, centri congressi, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (es. matrimoni), servizi di ristorazione all’aperto.
Dal 20/1/2022:
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Obbligo green pass “base” per accedere ai “servizi alla persona” come il parrucchiere e i centri estetici.
Fino al 31/1/2022:
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vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto.
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Sospesa l’attività di discoteche, sale da ballo e attività affini.
Dal 1/2/2022:
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riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi. Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
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Obbligo green pass “base” per accedere a uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali come i centri commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona).
Dal 15/2/2022:
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Obbligo di green pass “rafforzato”, per gli over 50 su tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza super Green pass, niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro. Saranno considerati “assenti ingiustificati”, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del certificato rafforzato. Chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro. Tutte le imprese potranno sostituire i lavoratori sospesi. La sostituzione è di dieci giorni rinnovabili fino al 31/3/2022.
Fino al 31/3/2022:
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Stato d’emergenza (salvo proroghe).