NUOVO DECRETO LEGGE COVID - LE MISURE ANTICONTAGIO APPROVATE DAL GOVERNO IL 22 LUGLIO 2021
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 105 del 23/7/2021 con nuove misure anti contagio - vedi Conferenza e Comunicato stampa.
Confermata la proroga fino al 31 Dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale. Inoltre vengono definite le modalità di utilizzo del Green Pass e i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni che riportiamo nella sintesi di seguito:
GREEN PASS
Prima di tutto ricordiamo che sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
- Green Pass comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2;
- Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Il Green Pass (la cui validità è stata prorogata da 9 a 12 mesi il 27/8 u.s.) sarà richiesto per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dal 6/8/2021:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (per i bar consentito il consumo al bancone);
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
- Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity;
- Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Tali disposizioni valgono dai 12 anni in poi.La verifica del Green Pass è sempre obbligatoria da parte del titolare o del gestore dell'attività anche se la verifica dell'identità del possessore non è obbligo idefettibile e può avvenire su richiesta (vedi Circolare Ministero dell'Interno del 10/8/2021). Tale verifica può essere effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale utilizzando l'applicazione mobile che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario. Per la lettura occorre scaricare un’apposita app da uno dei seguenti link, a secondo del sistema usato (IOS o ANDROID)
https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117
oppure
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
Per quanto riguarda le sagre e le fiere all'aperto, una FAQ del Governo ha stabilito che nel caso in cui per queste manifestazioni non siano previsti specifici varchi di accesso per i partecipanti (che comunque dovranno essere muniti di green pass) gli organizzatori dovranno limitarsi ad informare il pubblico del rispetto di tale obbligo con apposita segnaletica, senza svolgere alcun tipo di verifica.