Tachigrafo, la Commissione europea spiega come dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti

La Direzione generale della mobilità e dei trasporti ha precisato come gli autisti di mezzi pesanti non dovranno obbligatoriamente sostituire la propria carta tachigrafica di vecchia generazione, ma dotarsi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti da aggiungere agli altri 28 memorizzati sulla carta

Dal prossimo 31 dicembre l’Unione europea ha stabilito un nuovo obbligo per tutti i conducenti dei veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale, ovvero quello di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti alla giornata in cui viene eseguito il controllo su strada, invece di quella relativa a solo 28 giorni come ora (art. 36 del Regolamento UE 1657/2014, modificato dall’art. 2 del Reg. UE 1054/2020).

La DG Move (Direzione generale della mobilità e dei trasporti) europea ha fornito alcuni chiarimenti sul nuovo obbligo, evidenziando che il provvedimento non comporta il dovere degli autisti di sostituire la propria carta tachigrafica di vecchia generazione – che riporta appunto solo 28 giornate lavorative – con una di nuova generazione che ne riporta 56 (le nuove carte sono rilasciate a partire da luglio 2023).

Quindi, per rispettare l’obbligo relativo ai 56 giorni, i conducenti che dispongono di una carta tachigrafica rilasciata prima del luglio 2023 potranno dotarsi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti agli altri 28 memorizzati sulla carta.

In alternativa dovranno necessariamente dotarsi di una carta di nuova generazione. In questo secondo caso, per i periodi di guida a partire dal 1° gennaio 2025, i conducenti dovranno avere le stampe per dimostrare i 56 giorni precedenti al controllo, tenendo conto del momento in cui hanno iniziato a utilizzare la nuova carta.

Il rilascio della nuova carta tachigrafica avviene presso le Camere di Commercio competenti per residenza del richiedente, chiedendo la sostituzione della scheda tachigrafica per «modifica dati».