DISTRIBUTORI PRIVATI DI CARBURANTE: L’AGENZIA DOGANE CHIARISCE GLI OBBLIGHI IN VIGORE DAL 2021
Il 1° gennaio chi dispone di distributori di carburante aziendali deve presentare denuncia di esercizio e tenere registri di carico.
Ma già entro fine anno va comunicata l'attività. Esistono però alcune facilitazioni. Ecco un "ripasso" predisposto dall'Agenzia delle dogane.
Come anticipato, il 1° gennaio 2021 per chi dispone di distributori di carburante a uso privato partono nuovi obblighi relativi alla denuncia di esercizio all’Agenzia delle dogane e della tenuta dei registri di carico e scarico. Più precisamente l’obbligo entra in vigore per i depositi minori, quelli cioè di capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25mc, e per i distributori minori, vale a dire gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 mc e non superiore a 10.
A questo punto va innanzi tutto ricordato che il decreto Rilancio ha previso, al posto della denuncia di attività, una comunicazione di attività all’Ufficio delle Dogane, in quanto la norma serve soltanto a censire gli impianti minori in esercizio e poi va anche ricordato che la stessa Agenzia ha indicato, tramite Determinazione datata 27 dicembre 2019, una modalità semplificata della tenuta del registro di carico/scarico. Ora però, a poche settimane dall’avvio dei nuovi obblighi, l’Agenzia delle dogane ha emanato una circolare – la n. 47 del 3 dicembre 2020 – con cui ha fatto il punto su come le imprese interessate dovranno muoversi.
La comunicazione di attività
Le aziende che dispongono degli impianti ricordati devono trasmettere all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2020, la comunicazione di attività. Si tenga presente che in caso di più apparecchi di distribuzione attivi nella stessa area privata e intestati alla stessa ditta, sarà sufficiente una sola comunicazione, anche se per determinarne la capacità globale va presa in considerazione la somma delle capacità di stoccaggio dei serbatoi dei carburanti. In ogni caso nella comunicazione vanno indicati:
• dati anagrafici, domicilio e codice fiscale;
• estremi identificativi della ditta ovvero denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo PEC;
• dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore);
• numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale, quali il certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori;
• modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) con cui sono rilevati i quantitativi di ciascun tipo di prodotto ricevuti, stoccati presso l’impianto e consumati nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica; modalità di conservazione delle copie stampate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti.
Dopo aver verificato la comunicazione, l’Agenzia attribuisce all’azienda un codice identificativo dell’impianto. Se ciò non dovesse avvenire – per lungaggini determinate dalla tante domande – l’azienda continua comunque la gestione dell’impianto, garantendo l’osservanza delle modalità stabilite dalla tenuta del registro di carico/scarico.
Quali sono gli impianti minori
Vengono definiti minori «sia i depositi che i distributori costruiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori/contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all’interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso».
Di conseguenza, per individuare tali impianti, è necessario che presentino le seguenti caratteristiche:
• ubicazione in aree non aperte al pubblico;
• proprietà o uso esclusivo dell’esercente salvo disposizioni particolari legislative come per esempio le imprese consorziate o società controllate;
• destinazione al rifornimento di automezzi propri o intestati allo stesso esercente, con divieto di cessione di carburante a terzi.
È poi necessaria la presenza di attrezzature idonee al rifornimento dei serbatoi degli autoveicoli, vale a dire, per esempio, una o più pistole erogatrici, pompe, motori elettrici ecc.
A titolo esemplificativo sono configurati quali apparecchi di distribuzione automatica di carburanti obbligati alla comunicazione, quelli idonei al rifornimento dei serbatoi normali di:
• autoveicoli con consumi ad aliquota normale;
• veicoli adibiti al trasporto merci o persone;
• macchine operatrici e mezzi non abilitati alla circolazione su strada;
• Locomotive con motore a combustione interna.
Non ricadono nell’obbligo, gli impianti mobili di distribuzione carburanti utilizzati temporaneamente per rifornire sul posto macchine operatrici impiegate.