ATTENZIONE: FATTURE ELETTRONICHE A CAVALLO 2019/2020
Vi raccomandiamo di TRASMETTERE ELETTRONICAMENTE le fatture di dicembre con anticipo rispetto al 31/12/2019 per non compromettere la detrazione dell’IVA ai vostri clienti nell’anno 2019.
La regola che l’acquirente può detrarre l’Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l’operazione è stata effettuata, se viene ricevuta entro il 15 del mese successivo non si applica per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente (cioè in pratica per i documenti che si muovono “a cavallo” di due anni).
Perciò, ad esempio, se una fattura elettronica relativa ad una fornitura del 20 dicembre 2019 viene recapitata il 3 gennaio 2020, partecipa per l’emittente (quindi per Voi) alla liquidazione dello stesso mese (versamento 16 gennaio 2020), mentre per il ricevente (il Vs. cliente) il diritto alla detrazione slitta di un mese, concorrendo cioè nella liquidazione del mese di gennaio 2020 da regolarsi entro il 16 febbraio 2020.
Per coloro che sono in contabilità semplificata questo comporta un ulteriore “danno”, in quanto il costo rileva nell’anno di ricezione (fattura 2019 ricevuta il 03/01/2020 costo di competenza nel 2020).
La regola vale anche per le fatture elettroniche che dovete ricevere.Quindi per poterVi detrarre l’IVA dovete ricevere la fattura elettronica dai Vs. fornitori entro il 31.12.2019.Per coloro che sono in contabilità semplificata e che ricevono la fattura elettronica (datata 2019) nel 2020 anche il costo è di competenza anno 2020.