COMUNICAZIONI DAL MONDO FISCALE - IMPORTANTI NOVITA'

FATTURA ELETTRONICA: EMISSIONE DAL 01.07.19

 

A partire dal 1° luglio 2019 entrano in vigore le disposizioni del D.L. 119/2018, che intervengono in modifica all’articolo 21 del D.P.R. 633/72 (Fatturazione delle Operazioni), stabilendo che: 

  1. la fattura deve essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  2. laddove la fattura non sia emessa nella stessa data in cui si è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, allora nel corpo della fattura deve essere precisata la data di esigibilità, che è quindi diversa dalla data fattura.


Esempio
Alcuni esempi aiuteranno a comprendere il meccanismo. 


Si ipotizzi il caso di un artigiano, per esempio un idraulico - che liquida l’imposta a cadenza trimestrale - che effettua un intervento in data 1°luglio 2019, incassando il compenso per la prestazione di servizi resa, pari ad euro 1.000 nella medesima giornata. 


In questo caso, l’artigiano dovrà emettere fattura, potendo seguire due distinte “strade temporali”: 

  • emissione e trasmissione al SdI di fattura datata 1 luglio 2019. In questo caso non sarà necessario apporre alcuna ulteriore particolare dicitura in fattura.


Oppure 

  • Emissione e trasmissione al SdI di fattura avente data successiva al 1° luglio, ma entro 12 giorni (stante all’emendamento approvato al DL Crescita, attualmente, però, la norma prevede ancora solo 10 giorni). In questo caso, la fattura - in ipotesi datata 8 luglio - dovrà riportare l’indicazione al suo interno che si riferisce ad operazione compiuta in data 1° luglio.


Ricordiamo che la “fatturazione entro 10 (o 12) giorni” scatta a partire dal 1° luglio 2019 solo per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale. 


Prevede, infatti, che i contribuenti a liquidazione IVA mensile possono continuare ad emettere fattura in assenza di sanzioni entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA. 


Altro aspetto importante da sottolineare nuovamente, per quanto riguarda questa volta i trimestrali, è che i 10 giorni previsti inizialmente dal D.L. 119/2018 sono destinati a diventare 12 giorni a seguito di un emendamento al Decreto Crescita che è stato approvato in commissione. 

 

RIAPERTURA TERMINI ROTTAMAZIONE/SALDO E STRALCIO

L’emendamento al D.L. crescita riapre i termini per la presentazione delle domande inerenti alla Rottamazione-ter, saldo e stralcio. Il lasso di tempo concesso, favorisce la presentazione della domanda fino al 31 luglio 2019 da parte di tutti i debitori che hanno una cartella datata tra il 2000 e il 2017 e che non hanno presentato l’istanza nel termine stabilito dall’art. 3 del DL 119/2019 (30 aprile 2019).


Il pagamento è previsto per le sole imposte e contributi senza sanzioni e interessi e saranno ritenute valide anche tutte quelle domande presentate dopo il 30 aprile 2019 fino alla data di entrata in vigore del D.L. Crescita, con scadenza 29 giugno.


La riapertura dei termini della presentazione delle domande, concernente la Rottamazione-ter, consente il versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre con un versamento dilazionato in un numero massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. 
Si precisa che i debiti possono essere definiti versando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero in massimo nove rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 20%, in scadenza il 30 novembre 2019, e le restanti (ciascuna di pari ammontare) secondo il seguente calendario: 28 febbraio; 31 maggio; 31luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi dovuti decorreranno dal 1° dicembre 2019. 


Ad oggi, nel D.L. Crescita è stato previsto un cambiamento: la data del 31 luglio riguarda anche la presentazione di adesione al saldo e stralcio

Si ricorda che il saldo e stralcio è stato introdotto dalla legge di Bilancio per i contribuenti che vertono in una situazione di difficoltà economica. 

La legge prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento. 


Per accedere è necessario che l’ISEE, basato sul nucleo familiare, non superi i 20 mila euro
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise: 

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

 

REINTRODUZIONE DEL SUPER-AMMORTAMENTO 

L’art. 1 del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") reintroduce la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30%(come per il 2018), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi: i) dall'1.4.2019 al 31.12.2019; ii) comunque entro il termine "lungo" del 30.6.2020, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Conseguentemente, sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti effettuati dall'1.1.2019 al 31.3.2019.L'art. 1 del DL 34/2019 dispone l'esclusione dall’agevolazione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR, pertanto, analogamente alla precedente versione dell'agevolazione ex L. 205/2017, sono esclusi dall'agevolazione: i) i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) dell'art. 164 co. 1 del TUIR; ii) veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a) del citato comma 1. L'agevolazione continua, invece, a spettare per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nel co. 1 dell'art. 164 del TUIR e previsti dall'art. 54 co. 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri (cfr. risposte Min. Economia e delle finanze 22.2.2018).

 

La Responsabile del Settore Fiscale

Dott.ssa Irene Andreucci