CORONAVIRUS: IL MIT DISPONE NUOVE PROROGHE PER PATENTI E ATTESTATI
Confartigianato Trasporti comunica che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto nuove proroghe per i certificati di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio.
A seguito di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio e alla proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza, il MIT ha infatti provveduto, con una circolare del 21 gennaio u.s., ad aggiornare tutti i termini, coordinando le disposizioni vigenti in materia. Vediamoli nel dettaglio.
Patenti di guida
A fini della circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’Ue per i sette mesi successivi alla data della loro scadenza. Su tutto il territorio dell’Ue, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’Ue, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, resta invece prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione).
Per quanto riguarda invece le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale
Su tutto il territorio dell’Ue, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’Ue con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
Per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia è necessario distinguere tra quelle con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020, che mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’Ue, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento; quelle con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa; quelle con scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021 che mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto- legge n. 18 del 2020.
Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale, per il primo ottenimento della CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021 conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi fino al 29 luglio 2021.
Sono inoltre stati sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente – da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino – non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Il titolare della CQC- per il quale la scadenza del termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 ed è prorogata al 29 luglio 2021 può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 545 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.
Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi fino al 29 luglio 2021.
ADR
Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:
per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
solo per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento e hanno superato l’esame prima del 1° marzo 2021.
Per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:
per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 29 luglio 2021. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021, con le modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione;
se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame prima del 1° marzo 2021.