COVID19, PROROGHE SCADENZE: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO CHIARISCE TERMINI PER REVISIONI VEICOLI E ADEMPIMENTI CRONOTACHIGRAFO

Confartigianato Trasporti rende noto che il Ministero dell’Interno è intervenuto il 9 marzo scorso con la circolare n°. 300/A/2132/21/115/29 per chiarire i termini di scadenza della revisione dei veicoli, dei cronotachigrafi e della carta del conducente.

Tale circolare fa seguito all’ulteriore rinvio delle scadenze dei documenti degli autisti e dei veicoli industriali contenute nel Regolamento 2021/267 (Omnibus 2) del 16 febbraio 2021 di cui abbiamo dato notizia, che la Commissione europea ha messo in campo in seguito al protrarsi della situazione di emergenza per pandemia da Covid-19.

Per quanto riguarda la revisione dei veicoli delle categorie N, O3 e O4 – ossia i veicoli motorizzati superiori a 3,5 tonnellate e i rimorchi – che hanno la validità scaduta tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, il Regolamento proroga la validità di dieci mesi rispetto alla data di scadenza e ciò vale nell’intero territorio dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda i cronotachigrafi, il Regolamento stabilisce che gli apparecchi che devono eseguire le ispezioni biennali tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 possono farlo entro i dieci mesi successivi alla data prevista per l’ispezione. Anche in questo caso, il provvedimento vale in tutti i Paesi dell’Unione.

Sempre nell’ambito del cronotachigrafo, il Regolamento Comunitario interviene anche sul rinnovo delle carte del conducente chiarendo che per il documento scaduto dal 1° settembre 2020 e che saranno in scadenza fino al 30 giugno 2021 devono ottenere il rilascio dagli organi competenti entro due mesi dalla data di richiesta e che l’autista nel periodo tra la scadenza della vecchia carta e l’arrivo di quella nuova, può continuare a lavorare, annotando manualmente l’attività svolta giornalmente nello stesso modo previsto per il danneggiamento, lo smarrimento o il furto della carta tachigrafica, purché dimostri di avere chiesto la nuova carta entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza.

Questa disposizione vale anche se il conducente ha chiesto una nuova carta per cattivo funzionamento, furto o smarrimento, sempre tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Si allega tabella riassuntiva delle proroghe delle revisioni.