DAL 1 GENNAIO 2018 OBBLIGATORIO L'USO DELLE BUSTE BIODEGRADABILI

SACCHETTI IN PLASTICA: IN SINTESI LE CONFERME E LE NOVITA’ DAL 1° GENNAIO 2018SACCHETTI IN PLASTICA: IN SINTESI LE CONFERME E LE NOVITA’ DAL 1° GENNAIO 2018

La normativa relativa all’utilizzo dei sacchetti di plastica interessa tutte le attività che consegnano ai clienti sacchetti per l’asporto dei prodotti: negozi alimentari e non alimentari, attività artigianali con vendita per asporto, bar, gastronomie, ristoranti e pizzerie, pasticcerie, panifici, chioschi, negozi di ferramenta, farmacie, tabaccherie, ecc.

Il recente Decreto Legge Mezzogiorno (D.L 20 giugno 2017 n. 91), ha confermato i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed ha introdotto lo stop, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti ultraleggeri, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi, che non rispettino i criteri di compostabilità.

Più specificatamente viene confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna, 100 micron per quelli a uso non alimentare sempre con maniglia esterna) e introdotto il divieto di cessione gratuita degli stessi.

Confermata anche la libera circolazione (sempre a pagamento) per i sacchetti biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13423: 2002 e il quadro sanzionatorio.

La principale novità introdotta dal Legislatore è quella relativa al recepimento della diretti-va 2015/720/UE. A partire dal 1 Gennaio 2018 i sacchetti di plastica forniti come imballaggio diretto per alimenti sfusi (come ad esempio frutta e verdura), dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili ceduti esclusivamente a pagamento.

Tutte le buste, anche i sacchetti leggeri e ultraleggeri, utilizzati per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi nei reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, pescheria e panetteria, dovranno essere biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile del 40%. In più, dovranno essere distribuiti esclusivamente a pagamento, quindi con costi totalmente a carico dei consumatori finali, che si troveranno la voce relativa al costo dei sacchetti utilizzati nello scontrino della spesa.

Poiché parliamo di borse di plastica a contatto con gli alimenti, anche per motivi di igiene, il Legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull’utilizzo dei Materiali destinati al contatto con gli alimenti (M.O.C.A).

Dal 1 Gennaio 2018 scatteranno anche pesanti sanzioni per i rivenditori: chi commercializza borsette che non corrispondono alle caratteristiche previste, rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 Euro.

Possono liberamente circolare, fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso, quindi con il divieto di cederli gratuitamente i seguenti diversi tipi di shopper per il trasporto.

Tutti gli operatori dovranno prestare grande attenzione in fase di acquisto dei sacchetti; si consiglia di ottenere dai fornitori la garanzia scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.Tutti gli operatori dovranno prestare grande attenzione in fase di acquisto dei sacchetti; si consiglia di ottenere dai fornitori la garanzia scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.

GLI ASPETTI FISCALI

Così come gli shopper per asporto merci, è previsto, come abbiamo già evidenziato, che le borse suddette vengano distribuite esclusivamente a pagamento, con distinta indicazione nello scontrino fiscale o in fattura. In relazione quindi a quest’ultimo aspetto, il divieto di distribuzione gratuita farà emergere la necessità di evidenziare distintamente il prezzo di vendita nei documenti fiscali emessi nei confronti dei clienti laddove venga “ceduta” una borsa di plastica della spesa. L’aliquota iva applicabile è il 22%; in conseguenza di ciò sarà necessario adeguare il registratore di cassa e prevedere un “reparto” riservato alle suddette operazioni. La norma parla infatti di “indicazione della voce distinta”. Sarà quindi il tecnico addetto alla manutenzione a dover intervenire, anche su eventuale sollecito dell’imprenditore, per effettuare l’adeguamento. Identica distinzione andrà apportata anche in fattura. Escluse dall’obbligo di cui sopra le borse in tessuti e fibre naturali, in carta, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri”.

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