DPCM 2 MARZO 2021: LE NUOVE MISURE ANTICONTAGIO IN VIGORE FINO AL 6 APRILE 2021
Il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo DPCM 2/3/2021 che avrà validità dal 6/3 al 6/4/2021 (scarica qui TESTO e ALLEGATI).
Confermata la suddivisione dell'Italia in 4 zone (bianca, gialla, arancione e rossa) in base al livello di rischio (quantificato dall'Rt).
Settimanalmente un'Ordinanza del Ministero della Salute ufficializzerà la collocazione delle Regioni nelle varie zone, in base al monitoraggio del CTS e all’Rt stesso. La Toscana è attualmente collocata in zona arancione ad esclusione delle provincie di Siena e Pistoia in zona Rossa (vedi Ordinanza della Regione Toscana).
Inoltre con il Decreto Legge N. 2 del 14/1/2021 è stato prorogato lo stato d’emergenza al 30/4/2021;
Con il Decreto Legge N. 15 del 23/2/2021 è sancito il divieto di spostamento tra regioni (salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità) fino al 27/3/2021.
Ecco i principali obblighi previsti per "zona" (vedi area FAQ infografica presente nel sito ufficiale del Governo):
DISPOSIZIONI PER LA ZONA BIANCA (Rt a 0,5 per 3 settimane consecutive)
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Aperte tutte le attività;
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Nessun coprifuoco notturno (se non determinato da Ordinanza delle singole regioni);
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Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità;
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Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi);
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Rimane invariato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e il conseguente obbligo di indossare le mascherine.
DISPOSIZIONI PER LA ZONA GIALLA (Rt inferiore a 1)
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Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione);
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Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione). È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di 2 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione. È sempre consentito il rientro presso la residenza, domicilio e abitazione;
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È consentito lo spostamento nelle seconde case al nucleo familiare e soltanto se la casa è disabitata. È vietato raggiungere la seconda casa con amici e parenti;
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Le attività di somministrazione alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta consentita, senza limiti di orario, la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l'obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro). Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00 (divieto dalle ore 18.00 per le attività con Codice Ateco prevalente 56.30) senza consumazione sul posto o nelle adiacenze;
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I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti, nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni o nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;
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I corsi di formazione potranno svolgersi solo con modalità a distanza;
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Gli esercizi commerciali rimarranno aperti fino alle ore 21.00. Dal 27/3/2021 aperti anche musei e cinema (con prenotazione online).
DISPOSIZIONI PER LA ZONA ARANCIONE (Rt pari o superiore a 1)
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Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione);
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Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio, abitazione, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione). È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di 2 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno dello stesso Comune, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5mila abitanti. Qualora infatti la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. È sempre consentito il rientro presso la residenza, domicilio e abitazione;
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È consentito lo spostamento nelle seconde case al nucleo familiare e soltanto se la casa è disabitata. È vietato raggiungere la seconda casa con amici e parenti;
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Sospensione delle attività di somministrazione alimenti e bevande (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00 (divieto dalle ore 18.00 solo per le attività con Codice Ateco prevalente 56.30) senza consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita, senza limiti di orario, la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l'obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro);
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I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti, nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni o nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;
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Gli esercizi commerciali rimarranno aperti fino alle ore 21.00.
DISPOSIZIONI PER LA ZONA ROSSA (Rt pari o superiore a 1.25)
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Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione);
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Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio, abitazione e anche all’interno del territorio stesso, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione). È vietato lo spostamento in abitazioni private diverse dalla propria, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità;
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Vietato lo spostamento nelle seconde case;
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Chiusura per mercati (salvo le attività dirette di soli generi alimentari), centri sportivi, centri estetici, acconciatori e negozi di vendita al dettaglio (ad esclusione dei Codici Ateco - vedi allegato 23);
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Sospensione delle attività di somministrazione alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00 (divieto dalle ore 18.00 per le attività con Codici Ateco prevalenti 56.30 e 47.25) senza consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita, senza limiti di orario, la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l'obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro);
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Chiuse le scuole di ogni ordine e grado;
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L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione.