EMERGENZA COVID: LE NUOVE MISURE ANTICONTAGIO IN VIGORE FINO AL 6 APRILE 2021
Alla luce della crescita dei contagi dovuta alle varianti diffuse in tutto il Paese, il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto Legge n. 30 del 13/3/2021 con nuove misure anticontagio, che entreranno in vigore dal 15/3/2021 fino al 6/4/2021 (dal 6/3 al 14/3 è vigore il DPCM 2/3/2021 vedi Testo e Allegati). Il nuovo Decreto Legge determina quanto segue:
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Le regioni in zona gialla passano automaticamente in zona arancione dal 15/3 al 2/4 e nella giornata del 6/4;
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Tutto il territorio nazionale sarà zona rossa nei giorni di Pasqua (dal 3 al 5/4 compreso);
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L’ingresso in zona rossa sarà automatico con 250 casi ogni 100 mila abitanti (Rt sopra 1,25) sulla base del monitoraggio settimanale;
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Dal 15 Marzo al 2 Aprile e il 6 Aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi;
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Infine, nei giorni 3, 4 e 5 Aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione;
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Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 Giugno 2021.
Settimanalmente un’Ordinanza del Ministero della Salute ufficializzerà la collocazione delle Regioni nelle varie zone, in base al monitoraggio del CTS e all’Rt stesso. Attualmente la Toscana è collocata in zona arancione, mentre le provincie di Arezzo, Pistoia e Prato, il comune di Grosseto e altre zone/comuni della regione, sono collocati in zona rossa fino a nuova comunicazione (vedi Ordinanze della Regione Toscana).
Confermato il divieto di spostamento tra regioni fino al 6/4/2021 (salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità) come citato nell'Art. 2 del DPCM in oggetto e come anticipato dal Decreto Legge N. 15 del 23/2/2021.
Inoltre con il Decreto Legge N. 2 del 14/1/2021 lo stato di emergenza nazionale è prorogato al 30/4/2021.
Ecco i principali obblighi previsti per "zona" (vedi area FAQ infografica presente nel sito ufficiale del Governo):
⚪️ DISPOSIZIONI PER LA ZONA BIANCA (Rt a 0,5 per 3 settimane consecutive)
- Aperte tutte le attività;
- Nessun coprifuoco notturno (se non determinato da Ordinanza delle singole regioni);
- Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità;
- Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi);
- Rimane invariato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e il conseguente obbligo di indossare le mascherine.
- Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione);
- Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione). E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di 2 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. E' sempre consentito il rientro presso la residenza, domicilio e abitazione. E' consentito (al nucleo familiare convivente) lo spostamento verso le seconde case anche fuori regione;
- Le attività di somministrazione alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta consentita, senza limiti di orario, lo somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l'obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro). Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00 (divieto dalle ore 18.00 per le attività con Codice Ateco prevalente 56.30) senza consumazione sul posto o nelle adiacenze;
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I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti, nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni o nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;
- Gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti fino alle ore 21.00.
- Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione);
- Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio, abitazione, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione). E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, ad un massimo di 2 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. E' sempre consentito il rientro presso la residenza, domicilio e abitazione. E' consentito (al nucleo familiare convivente) lo spostamento verso le seconde case anche fuori regione;
- Sospensione delle attività di somministrazione alimenti e bevande (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00 (divieto dalle ore 18.00 solo per le attività con Codice Ateco prevalente 56.30) senza consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita, senza limiti di orario, lo somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l'obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro);
- I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti, nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni o nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;
- Gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti fino alle ore 21.00.
- Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione);
- Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio, abitazione e anche all’interno del territorio stesso, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione). E’ vietato lo spostamento in abitazioni private diverse dalla priopria, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità. E' vietato lo spostamento nelle seconde case. Solo nei giorni 3, 4 e 5 Aprile 2021 è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, ad un massimo di 2 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. E' sempre consentito il rientro presso la residenza, domicilio e abitazione. E' consentito (al nucleo familiare convivente) lo spostamento verso le seconde case anche fuori regione;
- Chiusura per mercati (salvo le attività dirette di soli generi alimentari), centri sportivi, centri estetici, acconciatori e negozi di vendita al dettaglio (ad esclusione dei Codici Ateco - vedi allegati 23 e 24);
- Sospensione delle attività di somministrazione alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00 (divieto dalle ore 18.00 per le attività con Codice Ateco prevalente 56.30) senza consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita, senza limiti di orario, lo somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l'obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro);
- Chiuse le scuole di ogni ordine e grado;
- L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione.