FAQ - AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

CANTIERI - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Consegna DPI Covid-19

Modulo misurazione temperatura corporea superiore a 37.5°

Protocollo sicurezza Covid-19

Modulo misurazione temperatura corporea

Protocollo per cantieri

Scheda effettuazione sanificazione cantieri

IL DVR DEVE ESSERE AGGIORNATO OPPURE NO?!?

Il rischio all’agente patogeno Coronavirus rientra nel DVR se è un rischio legato alla lavorazione.  

Pertanto, fatta eccezione per alcune specifiche attività lavorative (per esempio tutti coloro i quali lavorino nel settore della sanità o, comunque, in altri settori adibiti al controllo e contenimento della diffusione del virus), il rischio di contagio da COVID-19 non rappresenta per tutti gli altri un rischio professionale legato alla loro attività.

È altresì necessario che il Datore di Lavoro adotti delle procedure volte alla salvaguardia dei lavoratori negli ambienti di lavoro, indicate chiaramente nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, previsto dal Governo di concerto con le Parti sociali.

Protocollo di sicurezza anticontagio da sottoscrivere in azienda per il settore trasporti (aggiornamento 27 aprile 2020)

Protocollo di sicurezza anticontagio da sottoscrivere in azienda (aggiornamento 27 aprile 2020)

Procollo cantieri (aggiornamento 27 aprile 2020)

 

QUALI DPI?!?

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale ma, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

- È consigliabile la semimaschera FFP3 o FFP2, ma alla luce del decreto Cura Italia, in mancanza del dpi idoneo, il lavoratore può impiegare la mascherina chirurgica (pur avendo semplicemente la funzione di proteggere chi ci circonda e non viceversa) sostituendola con una nuova pulita al termine dell’attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non appena quella in uso si inumidisce. Per ciò che concerne la loro durata si fa presente che la sigla NR indica un dispositivo utilizzabile per un solo turno di lavoro, mentre la sigla R indica un dpi riutilizzabile, a patto che venga eseguita un’accurata pulizia.

- È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

 

COSA CAMBIA NEI LAVORI IN APPALTO?!?

Per i lavori in appalto (pulizie o manutenzioni) sarà indispensabile anche aggiornare il DUVRI a cura del committente, che dovrà contenere le procedure necessarie ad evitare che la presenza di lavoratori di diverse aziende possa portare a incrementare le occasioni di contagio (si veda i link alla faq n°1).

 

RINVIO DI SCADENZE ADEMPIMENTI RELATIVI A COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI

Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)

  

Proroga al 30 giugno 2020

Versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

  

Proroga al 30 giugno 2020

Autorizzazioni al trasporto rifiuti, certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi all’Albo Gestori Ambientali in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020

  

Conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020

 

IGIENE e CONSEGNA A DOMICILIO ai tempi del COVID-19

Nel rispetto del DCPM 11/03/2020, che riporta misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, sono sospese le attività ed i servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, ecc...) ma alle stesse è consentito eseguire attività su ordinazione e consegna a domicilio dei prodotti, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.

La consegna a domicilio è subordinata alla dotazione di adeguata strumentazione (contenitori isotermici), alla gestione della sicurezza alimentare nelle fasi di confezionamento e di successivo trasporto e all'integrazione del proprio piano di autocontrollo circa la fase di trasporto (ove non già previste), per garantire la corretta gestione di questa attività nel rispetto delle normative vigenti e della tutela della sicurezza alimentare.

Il successivo DPCM del 22 marzo 2020 all'art.1 comma 1 lettera f ribadisce che è sempre consentita "l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna...di prodotti agricoli e alimentari."

Si fa presente inoltre che il Centro Servizi per il trasferimento tecnologico e l'innovazione della Provincia di Grosseto  con sua nota del 25/03/2020 ha chiarito che, su indicazione specifica dell’autorità sanitaria competente, le aziende di somministrazione alimenti e bevande ad oggi già registrate ex 852, stante la situazione di emergenza da COVID - 19, per la consegna a domicilio, non sono soggette ad alcun tipo di aggiornamento della notifica sanitaria, ma solo all’aggiornamento del documento di autocontrollo.

La Confartigianato ha provveduto ad elaborare un documento integrativo per tutte le ditte associate con cui si intende definire le modalità operative per la consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, attività non ordinaria per l'azienda, ma conseguenza dell'emergenza sanitaria regolamentata dal DPCM 8 Marzo 2020 e s.m.i. e dall’Atto del Presidente della Regione ER, n. 32 del 10 Marzo 2020 (Covid 19 comunemente detto Corona virus).

Per informazioni e-mail: Biologa Alessia Cambri Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 0564419641