FISCO, LAVORO, CREDITO E SANITÀ. COSA PREVEDE IL DECRETO LEGGE CURA ITALIA
Le misure del Decreto Legge 17/3/2020 n. 18 cosiddetto “Cura Italia” contiene misure straordinarie di sostegno ad Imprese, Lavoratori e Famiglie colpiti dall’emergenza coronavirus.
I nostri tecnici hanno predisposto questa scheda di sintesi sui contenuti del provvedimento articolata su 5 capi saldi ovvero:
- Misure fiscali per evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino problemi di liquidità;
- Sostegno ai lavoratori e alle aziende con l'obbiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell'emergenza;
- Sostegno alla liquidità delle Famiglie e delle Imprese;
- Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario, della protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l'emergenza
- Ulteriori misure di carattere generale
1 - MISURE FISCALI PER EVITARE CHE OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI AGGRAVINO PROBLEMI DI LIQUIDITA'
Sospensione versamenti tributari e contributivi
Per i soggetti con un ammontare di ricavi/compensi relativi all'anno 2019 sino a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti relativi a ritenute da lavoro dipendente e assimilato, IVA, contributi previdenziali, assistenziali ed INAIL in scadenza fra l'8 ed il 31 Marzo 2020. I tributi e contributi sospesi nel periodo evidenziato vanno versati entro il 31 Maggio 2020, in un'unica soluzione o con possibile rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili senza maggiorazione.
Per i soggetti con un ammontare di ricavi/compensi relativi all'anno 2019 oltre i 2 milioni di euro, la sospensione dei versamenti relativi a ritenute da lavoro dipendente e assimilato, IVA, contributi previdenziali, assistenziali ed INAIL in scadenza il 16 Marzo 2020, vanno versati entro il 20 Marzo 2020.
Comparto turismo-recettivo ed altre attività "sospese". Disposizioni di proroga per ritenute e IVA, indipendentemente dal volume di affari
E’ stata estesa alle categorie maggiormente colpite la possibilità di non versare le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria, che dovranno essere versati in un’unica soluzione entro il 31 Maggio 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per le imprese del comparto turistico e quelle sottoindicate, indipendentemente dal volume di affari, i termini di versamento IVA in scadenza nel mese di marzo sono sospesi e sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 Maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo decorrenti dal mese di Maggio.
Le categorie economiche interessate dal provvedimento sono:
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche con la particolarità che la sospensione è valida fino al 31 maggio 2020 e i versamenti effettuati entro il 30 giugno 2020, o con rateizzazione al massimo in 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno;
- soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
Bonus 600 Euro
E’ riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di Marzo 2020 pari a 600 Euro per artigiani, commercianti, liberi professionisti titolari di partita IVA. Il contributo, previa domanda, sarà erogato dall’INPS e non concorrerà alla formazione del reddito.
Credito d'imposta canone di locazione per botteghe e negozi e per la sanificazione degli ambienti
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di Marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Sono escluse le attività identificate come essenziali dall’allegato 1 del DPCM 11/3/2020. E' riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Sospensione termini di versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione attività degli Enti impositori
Sono sospesi i termini dei versamenti, tributari e non tributari, scadenti nel periodo dall’8 Marzo al 31 Maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi bonari previsti dalle vigenti norme. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Sono sospesi altresì i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Sospensione delle ritenute d'acconto da operare a favore dei lavoratori autonomi, agenti, mediatori, rappresentanti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 Euro
Per tutti questi soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019 e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazione di lavoro dipendente o assimiliato, i ricavi e compensi percepiti fino al 31 Marzo 2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto.
Sospensione degli adempimenti tributari
Per tutti i contribuenti del territorio italiano sono sospesi gli adempimenti tributari scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
2 - SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE AZIENDE CON L'OBBIETTIVO CHE NESSUNO PERDA IL POSTO DI LAVORO A CAUSA DELL'EMERGENZA
Il DL prevede i seguenti interventi:
- La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
- La possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- E' riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
- E' istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
- Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
- Si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
- A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
- Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
- Misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;
- L’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
- Misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.
3 - SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DI FAMIGLIE E IMPRESE
Il decreto interviene con misure che sono da ritenersi integrative o alternative rispetto a quanto previsto dalla moratoria ABI e sono relativi ai finanziamenti aziendali.
Ecco le principali:
1) per mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, (compreso leasing e cambiali agrarie) è previsto la sospensione totale del pagamento delle rate e degli oneri accessori fino al 30/09/2020 senza formalità e costi aggiuntivi. E’ facoltà delle imprese la possibilità di richiedere la sospensione della sola quota capitale. Alla scadenza del 30 settembre l’impresa potrà scegliere la formula di rimborso preferita: unica soluzione, rateizzazione, o semplicemente accodare le rate allungando il piano di ammortamento.
2) per i finanziamenti non rateali scadenti prima del 30/09 è prevista una proroga a tale data senza oneri e formalità. Riguarda affidamenti ad esempio formule quali lo di scoperto di c/c, le linee autoliquidanti temporanee (generalmente garantite da confidi)
Cosa si deve fare per attivare la sospensione o la proroga?
E necessario inviare una richiesta di accesso alla banca corredata di una semplice autocertificazione (dpr 445/2000) nella quale si dichiara di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Consigliamo, in caso di finanziamenti garantiti da Confidi di inviare anche a quest’ultimi la stessa comunicazione in conoscenza.
3) E’ stato inoltre introdotto un divieto di revoca da parte degli istituti degli affidamenti esistenti al 29 febbraio 2020 anche nella parte non utilizzata fino al 30/09/2020
ATTENZIONE: la possibilità di accesso a queste misure è possibile solo per esposizioni non deteriorate. Per posizioni non deteriorate si intendono sconfinamenti o ritardi non superiori a 90 giorni. Questi dati possono essere desunti dalla Centrale Rischi e sono relativi alle ultime tre segnalazioni disponibili.
4) E’ stata introdotta la possibilità della sospensione dei mutui prima casa anche a lavoratori autonomi e professionisti che, a seguito dell’emergenza COVID-19, autocertificano un calo del fatturato del 33%. La richiesta non è soggetta alla presentazione dell’indicatore ISEE.
Ricordiamo che il beneficio del Fondo Gasparrini prevede la sospensione per un massimo di 18 mesi delle rate. Tale beneficio era di fatto riservato ai lavoratori dipendenti, essendo previsto sono in caso di riduzione del reddito familiare per cessazione del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, morte o riconoscimento di handicap grave.
5) Il decreto, infine, introduce modifiche temporanee alle modalità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia. Ricordiamo che in Toscana l’accesso alla garanzia del Fondo Centrale avviene esclusivamente tramite i Confidi, sotto forma di riassicurazione. Questo a seguito della Riforma Bassanini (lettera “r”). Questo meccanismo, salvo proroga, perderà, la propria efficacia al 31/12/2020 a seguito dell’entrata in vigore della Legge 58/2019 di conversione del c.d. Decreto Crescita.
Le novità introdotte consentiranno un più facile accesso alle imprese, la possibilità di rinegoziare i propri finanziamenti ottenendo ulteriore liquidità ed una riduzione dei costi delle garanzia.
6) Queste misure sono complementari alla moratoria Abi Addendum 2020, che ricordiamo può consentire la sospensione di 12 mesi della sola quota capitale, e che può comunque rivelarsi conveniente in caso di finanziamenti prossimi alla scadenza.
La volontà del legislatore è quello di consentire l’accesso a queste misure in modo semplice snello. Tutto questo dipenderà dalla capacità organizzativa degli istituti di credito e dei Confidi. Per questo stiamo raccogliendo dagli istituti i recapiti necessari per inviare le richieste ed eventuale modulistica che possono aver predisposto.
Riteniamo opportuno consigliare agli associati di valutare, dove possibile, queste opzioni non come strada esclusiva, ma di cogliere questo momento per valutare assieme a noi anche opzioni finanziarie alternative che possono essere anche di più ampio respiro. Questo in considerazione dei meccanismi che in taluni casi possono scattare e che possono impedire l’accesso ad altre forme di finanza all’impresa che utilizza questi strumenti con carattere di urgenza.
Per questo, nonostante le difficoltà operative, tutti i colleghi dell’area credito della sede e delle zone sono a disposizione per assistere le imprese nel valutare i singoli casi così da operare le scelte più giuste.
4 - MISURE PER POTENZIARE LA CAPACITA' DI INTERVENTO DEL SISTEMA SANITARIO, DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEGLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI IMPEGNATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
Il DL prevede i seguenti interventi:
- Vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
- Il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;
- Lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;
- Il finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
- L’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
- La previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
- La possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
- La possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
- Una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea;
- Disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
- L’introduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari;
- Lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
- Lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
- L’istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni;
- La previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie già previste, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità;
- La disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
5 - ULTERIORI MISURE DI CARATTERE GENERALE
Il DL prevede:
- Nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
- Misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
- Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono;
- Disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
- Misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
- La possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
- La proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- Misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta;
- Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
- Il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
- Misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
- Contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
- Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;
- La proroga del mandato dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- La proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.