IL LAVORO INTERMITTENTE SI PUÒ APPLICARE ANCHE AGLI AUTOTRASPORTATORI
Anche gli autotrasportatori possono lavorare “a intermittenza”. Lo hanno stabilito i responsabili dell’Istituto nazionale del lavoro che con una circolare mettono la parola fine al “caso”: una sentenza della Corte di Cassazione del novembre 2019 ha chiarito che non si può vietare il lavoro intermittente, ma al massimo si può solo circoscrivere a specifiche “esigenze” e, dal momento che queste ultime non sono indicate nella contrattazione collettiva dell’autotrasporto, hanno chiarito i vertici dell’Inl, il lavoro intermittente si può applicare anche agli autisti di veicoli industriali e non può essere considerato vietato, salvo nella condizione che abbiano meno di 24 anni o più di 55 anni.
Una condizione prevista da un decreto vecchio quasi di un secolo (visto che è stato emanato nel 1923) e mai abrogato che rappresenta l’ultima normativa disponibile in materia e al quale bisogna fare riferimento, applicando la disposizione secondo cui tra le attività da considerare di carattere discontinuo, per le quali è possibile applicare il lavoro intermittente, figurano anche quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.