ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 50 DEL 3 MAGGIO 2020
· è consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall'ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale
· è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto
· è consentita alle aziende agrituristiche autorizzate la somministrazione di alimenti e bevande alle medesime condizioni di cui al punto precedente;
· è consentita la vendita delle calzature per bambini;
· è consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio;
· sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l'alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all'ormeggio e viceversa.