ORDINANZA N°38 DEL 18/04/2020 - MISURE DI CONTENIMENTO SULLA DIFFUSIONE COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 38 DEL 18 APRILE 2020
La presente ordinanza ha validità fino al 3 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri: MISURE DI CONTENIMENTO SULLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - DISPOSIZIONI PREVISTE PER TUTTE LE ATTIVITA’Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro.
Durante gli spostamenti dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, con mezzi pubblici o con auto privata in due persone, è obbligatorio l’uso della mascherina e raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso.
La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro è di norma determinata in 1,8 metri.
È obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro in spazi chiusi in presenza di più persone, e negli spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.
Divieto di recarsi sul posto di lavoro in presenza di febbre o altri sintomi influenzali. Il datore di lavoro si assicura quotidianamente, all’inizio del turno il rispetto della presente disposizione utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente (Allegato 1).
Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro dispenser per detergere le mani (da utilizzare necessariamente prima dell’accesso al posto di lavoro) fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
Quando, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di mascherine FFP2 senza valvola (qualora le non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche).
Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti almeno una volta al giorno ed in funzione dei turni di lavoro e deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria.
La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo al 70% o prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida. L’avvenuta attività deve essere registrata su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione (Allegato 2).
Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale.
Effettuare la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto.
Il datore di lavoro informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
Protocollo Anti-Contagio
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Il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio (Allegato 3 e Allegato 4) che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.
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Il datore di lavoro delle attività attualmente aperte deve trasmettere il protocollo anti-contagio alla Regione Toscana, all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
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Per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
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Lo stesso protocollo anti-contagio dovrà essere sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.
Attività di monitoraggio della siero prevalenza
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Il datore di lavoro mette a disposizione spazi e informazioni ai dipendenti intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
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È obbligatorio prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri
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Ove possibile differenziare i percorsi di entrata e di uscita.
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Per i locali fino a 40 mq, è consentito l’accesso ad una sola persona.
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Se fattibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
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L’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso.
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All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso.
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Installare idonei cartelli all’ingresso degli esercizi commerciali della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri.
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È consentito l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini epersone non autosufficienti.
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Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia.
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Nei mercati all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.
Allegato 1 Autocertificazione temperatura corporea
Allegato 2 Scheda effettuazione sanificazione
Allegato 3 Protocollo anticontagio Attività produttive
Allegato 4 Protocollo anticontagio Attività commerciali
Informativa 1 Attività commerciali