ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 33 del 13.04.2020 - ACCORGIMENTI PER RIAPERTURA

L’ORDINANZA DELLA REGIONE TOSCANA N. 33 del 13.04.2020 stabilisce che le attività di cui al DPCM del 10 Aprile quali librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento bambini e neonati potranno riaprire da domani Martedì 14 solo se in grado di rispettare le seguenti misure:

- obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti con l’uso di ipoclorito di sodio allo 0,1% o etanolo al 70%, sempre previa pulizia con un detergente neutro (vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari). Si precisa inoltre che durante le operazioni di pulizia si deve garantire la ventilazione degli ambienti, si devono indossare mascherine protettive, protezione facciale (occhiali o visiere) e camice impermeabile monouso a maniche lunghe, e a fine pulizia si devono seguire misure di sicurezza di svestizione e provvedere al lavaggio accurato delle mani, provvedere allo smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto (stoccare in 2/3 sacchetti resistenti uno dentro l’altro e, una volta chiuso bene il sacchetto, smaltirlo come rifiuto indifferenziato)

- divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.

- lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.

- obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.

- obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.

- per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.

- obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

- obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

- l’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani con una concentrazione di alcol al 60-85% e guanti monouso.e guanti monouso.

- obbligo di fornire i l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto sella distanza interpersonale di almeno 1,8 mt.

- obbligo di garantire pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e il ricambio d’aria.

 

Allegato delibera regionale

Dichiarazione sanificazione

Scheda effettuazione sanificazione

Scheda prodotti di sanificazione