PROTOCOLLI ANTICONTAGIO. ACCOLTA RICHIESTA DI SEMPLIFICAZIONE E PROROGA INVIO AL 31/5

Importante risultato raggiunto da Confartigianato nella concertazione con la Regione Toscana.

Il protocollo anti-contagio (di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 maggio 2020), potrà essere trasmesso alla Regione Toscana anche tramite e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e non più esclusivamente con procedura elettronica.

Inoltre, per tutte le attività aperte alla data del 18 Aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo, la data d'invio slitta al 31 Maggio 2020. Resta inteso che per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura, mentre coloro che hanno già inviato il protocollo tramite e-mail o tramite compilazione on line non dovranno inviarlo nuovamente,.

Questo è quanto previsto dalla Delibera 595 dell'11/5/2020, che raccoglie sostanzialmente le richieste formalizzate dalla nostra Associazione.

Per ulteriori informazioni e per supportare le Imprese negli adempimenti previsti, Confartigianato e PMI Service srl hanno creato una task force già operativa (Tel. 0564419611 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per scaricare la Delibera 595 dell'11/5/2020 CLICCA QUI

Allegato 1 - Protocollo di sicurezza anti-contagio (FORMAT PER TUTTE LE ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE NON PREVEDANO RAPPORTI CON CLIENTELA)

Allegato 2 - Protocollo di sicurezza anti-contagio (FORMAT ATTIVITA’ COMMERCIALI)

Allegato 3 - Protocollo di sicurezza anti-contagio (FORMAT UFFICI PRIVATI, LIBERE PROFESSIONI E LAVORATORI AUTONOMI. LA COMPILAZIONE DEL PROTOCOLLO E’ OBBLIGATORIA QUALORA DURANTE L’ ATTIVITA’ LAVORATIVA SI ABBIANO RAPPORTI CON COLLABORATORI O CLIENTI)

 

FAQ – PROTOCOLLO ANTICONTAGIO REGIONE TOSCANA 

Chi deve inviare il protocollo anti contagio?

In base all’ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio, che preveda l’impegno all’attuazione delle misure descritte, al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori. Nell’ordinanza 48 il termine datore di lavoro è inteso in senso estensivo, e comprende anche lavoratori autonomi e professionisti. Pertanto il protocollo deve essere inviato anche dai titolari di studi privati, dai liberi professionisti, ecc.

Entro quando devo presentare il protocollo?

Il protocollo anticontagio deve essere inviato entro il 31 maggio 2020 da parte di quelle attività aperte alla data del 18 aprile 2020. Per le altre attività il protocollo deve essere inviato entro 30 giorni dalla riapertura.

Quale protocollo scegliere tra i tre disponibili?

Le imprese artigiane (sia ditte individuali che società, sia con o senza dipendenti) compilano l'ALLEGATO 3 (in quanto hanno rapporti con la clientela).

Gli studi professionali, i liberi professionisti (comprendendo anche il fisioterapista, il nutrizionista, ecc..) compilano l'ALLEGATO 3

I commercianti compilano l'ALLEGATO 2.

Le imprese manifatturiere e tutte quelle che non hanno rapporti con la clientela (es autotrasportatori, lavoratori agricoli conto terza) compilano l’ALLEGATO 1.

Devo inviare il protocollo anticontagio anche se non ho personale dipendente?

Sì, se si hanno collaboratori o se nella propria attività è previsto o possibile l'accesso del pubblico nella sede di lavoro.

I collaboratori familiari e di studio sono, per questa fattispecie, assimilabili ai dipendenti?
Si, il protocollo è stato modificato con la dicitura lavoratori/soci/collaboratori/familiari/stagisti.

Chi è esonerato dall'invio del protocollo?

Soltanto coloro che lavorano completamente da soli (chi non ha dipendenti o collaboratori, soci ecc.) e non ricevono clienti, utenti ecc. non sono tenuti a trasmettere il protocollo.

In altri termini chi lavora da solo e cioè non ha contatti con l’esterno non rientra nell’ambito di applicazione dell’ordinanza 48.

Chi lavora in casa non è tenuto ad inviare il protocollo anticontagio.

Sono esclusi dall’invio anche gli ambienti di lavoro sanitari e i cantieri.

Cosa si intende per cantieri?

Per cantieri si fa riferimento al cantiere temporaneo e mobile come definito dall’art. 89 del Dlgs 81/2008 e smi, sia pubblico che privato, ovvero “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”, laddove l’allegato X al D. lgs. 81/08 prevede il seguente elenco dei lavori edili o di ingegneria edile: 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.  Per i cantieri si applica l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 40 del 22 Aprile 2020 aggiornata dalla DGRT 594/2020 e suo allegato. Per le sedi aziendali resta fermo quanto disposto dall’Ordinanza 48/2020, nel modulo vanno indicate le sedi operative e non quella legale.

Cosa si intende per ambienti di lavoro sanitari?  

Gli ambienti di lavoro sanitari sono quelli degli ospedali, delle case di cura, degli istituti, delle cliniche e dei policlinici universitari.  In questo ambito non rientrano gli studi medici libero professionali.

Gli artigiani privi di unità produttiva, ma che effettuano la prestazione presso il richiedente, vedi imbianchino/muratore/idraulico, sono esclusi da questa tipologia di adempimento?

Si, sono esclusi perché non hanno una sede di lavoro. Resta inteso che quando sono in presenza di clienti, devono indossare mascherine, guanti e mantenere la distanza di sicurezza.

Sono tenuti all’invio del protocollo anti-contagio soltanto qualora abbiano rapporti con clienti, collaboratori, soci ecc. in ambienti lavorativi in propria disponibilità.

Uffici privati e libere professioni senza dipendenti, collaboratori, soci.., e senza rapporti con clienti e fornitori sono sottoposti al protocollo di sicurezza anticontagio?

No, coloro che lavorano da soli e non ricevono clienti o non hanno spazi lavorativi in propria disponibilità, non sono tenuti alla presentazione del protocollo. Chi lavora presso terzi non è tenuto ad adottare protocolli anti-contagio, quest’ultimo sarà adottato e trasmesso dal soggetto ospitante. Chi invece, pur non avendo dipendenti, lavora insieme ad altri (soci, collaboratori ecc.) e/o riceve utenti, clienti ecc. è tenuto ad adottare il protocollo anti-contagio

Se un appartamento, un locale, è adibito a studio professionale di vari professionisti (ad esempio 3 avvocati che lavorano nello stesso studio), allora devono presentare la pratica tutti e 3 gli avvocati, oppure basta che la presenti uno di loro e vale per tutti?

Occorre presentare un protocollo per ogni sede operativa. Dunque è il titolare dello studio legale che deve presentare la pratica. Se i tre professionisti operano in modo indipendente e autonomo dal punto di vista della ragione sociale, ognuno di essi dovrà compilare il format. Potranno però mettere a comune alcuni adempimenti, se l’ambiente di lavoro è a comune: es. tenere un unico registro, cartaceo o digitale per riportare gli interventi di sanificazione effettuati, come da punto 6 dell’ordinanza 48

Le imprese di pulizie che operano per terzi senza dipendenti devono inviare il protocollo anti-contagio?

Sono tenuti all’invio del protocollo anti-contagio soltanto qualora abbiano rapporti con clienti, collaboratori, soci ecc. in ambienti lavorativi in propria disponibilità. Non devono farlo se non sono in possesso di tali spazi ed operano soltanto presso terzi. Dovrà essere il datore di lavoro della struttura ospitante (es. banca, ufficio ecc.)   a dover garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e pertanto a trasmettere il protocollo anti-contagio. Se questa struttura non si configura come un luogo di lavoro (es. condomini), valgono comunque le regole generali che valgono per tutti i cittadini: in generale, distanziamento fisico e utilizzo mascherine protettive e guanti monouso.

Le farmacie devono trasmettere il protocollo?

SI, perché per la vendita al pubblico sono assimilate ad attività commerciale.
Imprese commerciali e manifatturiere, nonché studi professionali, senza dipendenti, con accesso di clientela dove e come devono comunicare di non avere dipendenti in forza? Si ritiene opportuno allegare un’autocertificazione?

Non serve un'autocertificazione per dichiarare di non avere dipendenti.
Per le attività sanitarie: fisioterapisti, oculisti, infermieri, dentisti, che svolgono attività libero professionale sia presso propri ambulatori che presso ambulatori di terzi devono inviare il protocollo di cui all’ordinanza 48 oppure no? Nel caso non debbano inviare detto protocollo devono trasmettere qualche altra documentazione alla regione?

L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 48 del 03 Maggio 2020 recita << Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi>>. Gli studi medici e paramedici privati non costituiscono ambienti di lavoro sanitari, per cui devono inviare il protocollo anti-contagio secondo Ordinanza 48/2020. In conclusione chi svolge attività libero professionale, anche se medica, dentistica ecc., in strutture private, di propria disponibilità, è assimilato a tutti gli effetti agli studi professionali ed è tenuto a trasmettere il protocollo. Chi collabora presso terzi e non ha un ambiente lavorativo in sua disponibilità non deve inviare il protocollo.

Una società di e-commerce che fa vendita on-line e che ha tutti i dipendenti in smart-working deve inviare un protocollo?

Se la società non ha una sede operativa dove sono presenti dipendenti, non riceve clienti o corrieri non deve inviare il protocollo.

Le associazioni di volontariato rientrano nell'ambito di applicazione dell'ordinanza 48/2020? Pertanto le associazioni di volontariato devono applicare il protocollo anticontagio?

No, naturalmente dovranno attuare lo stesso tutte quelle misure (distanziamento fisico, mascherina ecc.) che valgono per tutti i cittadini, e gli eventuali protocolli previsti a livello nazionale per la categoria. Inoltre se collaborano con le strutture sanitarie, sono tenute a seguire le misure richieste da queste strutture.

CASISTICHE PARTICOLARI

Le aziende che sede legale ed operano in altre regioni, ma svolgono anche attività lavorative in Toscana, devono trasmettere il protocollo anticontagio?

Si, se queste aziende hanno sede operative in Toscana, se invece operano presso terzi no.

Le attività che non hanno dipendenti ed hanno una sede fiscale ma non un luogo di svolgimento, esempio agricoltori che coltivano campi senza locale adibito alla vendita, sono tenuti all’invio del protocollo?

Sono tenuti all’invio del protocollo anti-contagio soltanto qualora abbiano rapporti con collaboratori, soci, clienti ecc. in ambienti lavorativi in propria disponibilità. 

Il protocollo in ogni caso, ovvero insieme delle procedure anti contagio attuate nelle singole realtà, uffici, aziende, negozio deve essere scritto ed esibito a richiesta dell'autorità di controllo?

Il protocollo dovrà essere stampato e sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.

Due o più soggetti con partita Iva che occupano un ufficio condiviso in coworking che tipo di documento debbono fare? Singolo? collettivo?

Occorre presentare un protocollo per ogni sede operativa di ciascun professionista: se più professionisti operano nello stesso luogo di lavoro ma in modo indipendente e autonomo dal punto di vista della ragione sociale, ognuno di essi dovrà compilare il protocollo con le modalità di cui all’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 48 del 03 Maggio 2020, fermo restando che possano mettere in comune alcuni adempimenti (es. se viene effettuato un servizio di pulizia/sanificazione per l’intero locale possono tenere un unico format sul quale registrare gli interventi effettuati di pulizia/sanificazione).

Le organizzazioni con numerose sedi possono presentare un unico protocollo anti contagio?

Occorre presentare un protocollo per ogni sede operativa, a meno che il titolare dei vari punti vendita o delle varie filiali o dei vari impianti produttivi ritenga che tutte le misure anticontagio siano esattamente le stesse per tutte le sedi. In quest'ultimo caso se l'organizzazione decide di inviare un protocollo unico per più sedi, dovrà: 1) allegare l'elenco degli indirizzi delle sedi a cui il protocollo si riferisce e per ciascuna sede indicare il numero di lavoratori.  2) Indicare, nella parte iniziale del modulo, il numero complessivo di lavoratori a cui il protocollo si riferisce. Riguardo al Comune, si potrà scegliere quello in cui ha sede l'ufficio che provvederà alla trasmissione.

Per una attività di tipo turistico ricettivo (casa vacanze in affitto) quali modello di protocollo anti contagio va compilato?

Il protocollo anticontagio si riferisce agli ambienti di lavoro e non agli ambienti di vita, quali sono gli appartamenti in affitto. Per tale tipologia di attività vigono le disposizioni nazionali per questi ambienti. L’ordinanza 48/2020 riguarda gli ambienti di lavoro pertanto nell’attività di casa vacanze occorre far riferimento ai locali tipo accoglienza clienti, uffici in cui lavorano dipendenti o i soci della società, collaboratori. Il modello che va utilizzato è l’allegato 2 per attività commerciali. Le domande che non rappresentano l’ambito lavorativo non vanno compilate.