TRASPORTO PERSONE - COVID 19
Covid-19- DL Rilancio- Art. 200 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale".
L'art. 200 del Decreto Rilancio prevede al comma 6-bis che al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'art. 87, comma 2, del Codice della Strada, possono essere destinate ai servizidi linea per trasporto di persone anche le autovetture ad uso di terzi di cui all'art. 82, comma 5,lettera b) del medesimo Codice. L'art. 82 del Codice della strada indica che possono essere autorizzati ai servizi di linea per trasporto persone gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filoarticolati e i filotreni. La norma intende pertanto favorire l'integrazione del TPL di linea anche attraverso lo svolgimento di servizi da parte delle imprese con autovetture autorizzate per servizio di noleggio con conducente (NCC) e servizio di piazza (taxi).
In allegato il testo dell'art. 200 del Decreto Rilancio e i testi degli artt. 82 e 87 del Codice dellaStrada.
Covid-19- Trasporto persone. Istituzione "Buono viaggio" taxi e NCC per persone con disabilità motoria.
Nell'ambito delle disposizioni contenute nella conversione in legge del DL "Rilancio" si segnala l'art. 200 bis "Buono viaggio".
La misura, che prevede la istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, fino adesaurimento, ha il duplice scopo di aiutare a sostenere la ripresa del settore taxi e NCC e a consentire un'efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico al fine di non sovraccaricare quest'ultimo, viste le misure di contenimento del COVID-19 adottate. Il fondo è destinato unicamente in favore delle persone con disabilità fisica, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, e si concretizza in un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per glispostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi oppure di NCC dal 15 luglio 2020 al 31dicembre 2020. l buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile delbeneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazioneeconomica equivalente.
Si allega testo dell'art. 200 bis della legge di conversione del DL Rilancio, riportante la misura ei dettagli relativi anche alle ripartizioni delle risorse.